Efficienza energetica

INCENTIVI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

La riqualificazione degli edifici esistenti, valida fino al 31 dicembre 2010, prevede una detrazione fiscale Irpef del 55% delle spese effettivamente sostenute e si calcola su un limite massimo di spesa che varia secondo il tipo di intervento.

Le detrazioni fiscali possono essere ripartite in quote annuali uguali da tre a dieci anni, a scelta del contribuente, nel caso di condomini spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputata dall'amministratore in base alla tabella millesimale.

Le spese detraibili con gli importi massimi
INTERVENTO
DETRAZIONE MASSIMA
Riqualificazione energetica di edifici esistenti
100.000 euro
(pari al 55% di 181.818,18)
Involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti)
60.000 euro
(pari al 55% di 109.090,90 euro)
Installazione di pannelli solari termici
60.000 euro
(pari al 55% di 109.090,90 euro)
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione)
30.000 euro
(pari al 55% di 54.545,45 euro)

 

Per gli interventi condominiali, l'ammontare massimo di detrazione, come nel caso delle ristrutturazioni edilizie, va riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio tranne che per l'intervento di riqualificazione energetica che riguarda l'intero edificio. In tale ipotesi l'ammontare di 100.000 euro deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

La detrazione del 55% non è comulabile con quella del 36% per il recupero del patrimonio edilizio, nè con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionale.

Una Società proprietaria di immobili dati in locazione non può beneficiare della detrazione Irpef del 55% prevista per la riqualificazione energetica degli edifici. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 340 del 1° agosto 2008

Cosa si deve fare per fruire della detrazione
Per ottenere l'agevolazione fiscale sulle spese energetiche, il proprietario o l'amministratore condominiale (o condomino che se ne occupa) deve acquisire i seguenti documenti, pena la decadenza dal beneficio:

  • L'asseverazione, attestante che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
  • L'attestato di certificazione energetica, che comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio e deve tener conto di particolari procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni; in mancanza di queste procedure, l'attestato può essere sostituito da quello di "qualificazione energetica", che deve essere predisposto in conformità allo schema allegato al decreto 19 febbraio 2007 ed asseverato da un tecnico abilitato*;
  • La scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta anche questa secondo un apposito schema contenuto nel decreto citato. Per interventi su parti comuni dell'edificio, la scheda deve contenere il codice fiscale del condominio e l'indicazione di chi la trasmette (amministratore o condomino).

L'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere trasmesse all'Enea telematicamente (attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) o per raccomandata, entro sessanta giorni dalla fine dei lavori. Per maggiori informazioni: numero verde 800 985 280 (dal lunedì al venerdì, ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00

L'indirizzo presso cui inviare la documentazione è la seguente:
ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma) - va indicato il seguente riferimento: Finanziaria 2008, riqualificazione energetica.

* Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionali.

DECRETO 19 febbraio 2007 coordinato con DECRETO 26 ottobre 2007 - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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